Le sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso possono essere così sintetizzate:
 in caso di pagamento tardivo dei tributi locali (IMU TASI TARI) è  possibile - tramite il ravvedimento - versare le sanzioni in misura  ridotta rispetto a quelle applicabili dall'Ente (30%) nella misura:
- dello 0,1% al giorno se il pagamento tardivo viene eseguito nel termine di 14 gg dalla scadenza;
- del 1,5 % se il pagamento tardivo viene eseguito nel termine di 30 gg dalla scadenza;
 - del 1,67% se il pagamento  tardivo viene eseguito oltre 30 gg dalla scadenza fino al 90° giorno  (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
- del 3,75 % se la regolarizzazione avviene entro 1 anno dalla scadenza;  
 Naturalmente, oltre al versamento dell'imposta e della sanzione, in  misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di  mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il  versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di  effettivo versamento.
 La sanzione del 30% resta applicabile esclusivamente nel caso in cui  l'Ente impositore intervenga attraverso la comunicazione di un  accertamento. 
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito  CONTESTUALMENTE alla regolarizzazione del pagamento del tributo, nonché  al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con  maturazione giorno per giorno.
E' possibile effettuare il calcolo on line cliccando: 
Calcolo Ravvedimento Tributi Localipubblicata dal 04-01-2016
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